VOLO CANCELLATO
Ai sensi dell’art.5 del Regolamento CE 261/04 in caso di cancellazione del volo la compagnia aerea ha l’obbligo di offrire al passeggero:
- la scelta tra il rimborso del biglietto e l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile oppure ad una data successiva di suo gradimento e secondo la disponibilità dei posti;
- l’assistenza gratuita a terra (pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo, trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione);
- la compensazione pecuniaria il cui valore varia dai 250 ai 600 euro in base alla lunghezza della tratta del suo volo e in particolare:
- 250 euro per tutte le tratte inferiori o pari a 1500 km;
- 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 km e 3500 km;
- 600 euro per tutte le altre tratte aeree.
La compensazione pecuniaria non è dovuta se la cancellazione viene comunicata al passeggero almeno 14 giorni prima della data di partenza ovvero se la compagnia può dimostrare che è dipesa da circostanze eccezionali (es. maltempo, sciopero, episodi di terrorismo).